Art. 3.

      1. La Commissione:

          a) nel rispetto delle relative competenze, procede a una verifica dell'applicazione della legislazione vigente al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito

 

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della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni;

          b) nel rispetto delle relative competenze, valuta la complessiva efficienza e correttezza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni, per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;

          c) valuta se sia opportuno promuovere modifiche legislative al fine di prevenire e meglio reprimere il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle intercettazioni non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria, in violazione dell'articolo 684 del codice penale;

          d) verifica in quali casi e sulla base di quali convenzioni l'effettuazione delle intercettazioni sia affidata a strutture private e l'uso che tali strutture ne fanno;

          e) accerta se e quanto sia diffusa la pratica di riportare in provvedimenti giudiziari il testo di intercettazioni di persone non sottoposte a procedimenti giudiziari;

          f) verifica se e quanto sia diffusa la pratica di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole così conoscibili;

          g) accerta gli oneri complessivamente sostenuti per l'attività di intercettazione a partire dal 1995;

          h) accerta se si siano verificate omissioni e cancellazioni di trascrizioni di intercettazioni contenenti notizie di reati poi non perseguiti;

          i) accerta la reale efficacia dello strumento delle intercettazioni nei procedimenti penali, in particolare in relazione al

 

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numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.